Sicurezza

Zattere di salvataggio

Dal 18 ottobre 2002 una nuova normativa disciplina le zattere di salvataggio da utilizzare a bordo delle unità da diporto. Le nuove norme adottano, per quanto riguarda i criteri di costruzione, gli standard internazionali più severi, quelli Iso 9650. Le nuove zattere sono più sicure e resistenti di quelle precedenti e con dotazioni di sicurezza più complete. Per contro sono più pesanti, ingombranti e costose. La nuova legge ha cambiato anche le scadenze delle revisioni e imposto una sorta di richiamo generale per tutte le zattere prodotte fino a ora. Riassumiamo le novità a riguardo.

Quale zattera utilizzare – A bordo delle unità da diporto si può continuare a utilizzare sia il vecchio tipo di zattera di salvataggio (quella conforme al DM 2-12-1977), che quella nuova conforme alle norme Iso 9650. La legge consente di utilizzare anche zattere “di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo”. Una norma attualmente inapplicabile perché la legge italiana prevede per questi prodotti un livello di sicurezza superiore a quello di ogni altro paese.

Zattere nuovo tipo – Le nuove zattere devono essere conformi agli standard internazionali Iso 9650 e riportare gli estremi del nuovo decreto ministeriale (DM 12/8/2002, n. 219). Devono avere in dotazione un “manuale del proprietario” e un “libretto d’uso” contenenti tra l’altro informazioni per il trasporto e lo stivaggio dell’apparecchio, le istruzioni per il suo corretto impiego e consigli per la sopravvivenza a bordo.

Zattere vecchio tipo – Dal 18 gennaio 2003 è stata vietata la produzione del vecchio tipo di zattera, quella conforme al DM 2-12-1977. Tuttavia i produttori sono stati autorizzati allo smaltimento delle scorte (quindi alla vendita) fino al 18 ottobre 2003. Entro questa data si possono legittimamente acquistare e portare a bordo. Attenzione, però, perché ogni zattera “vecchio tipo” che viene venduta in questo periodo, per essere in regola deve essere corredata da una particolare dichiarazione (“di consistenza”) del costruttore.

Revisioni – Per tutte le zattere (vecchie e nuove) la revisione deve avvenire ogni due anni. Ogni sei anni è prevista una visita “speciale”, più completa, alla zattera e ogni cinque anni una prova idraulica della bombola di gonfiaggio. Quest’ultimo test può anche essere abbinato a una visita di revisione. I controlli vanno eseguiti presso le stazioni autorizzate dal fabbricante e vi può assistere il proprietario o un suo rappresentante.

Verifica speciale - Tutte le zattere conformi alla vecchia normativa (DM 2-12-1977) devono superare una verifica “speciale” da effettuare entro il 18 ottobre del 2004. Durante questa visita il fabbricante effettuerà prove sui tessuti, sulla tenuta della pressione, sulla capacità impermeabilizzante, saranno controllati gli accessori, etc. A praticare e giudicare l’esito finale di questi esami saranno le stesse stazioni di revisione, che decideranno se convalidare o scartare il prodotto.

Quando imbarcarla – Rimane invariato l’obbligo di avere la zattera di salvataggio per le navigazioni oltre le 12 miglia dalla costa.

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